Prescrizione, il Dilemma se applicare la Legge o inventarne di nuove

Prescrizione, forse a far sì che eventi delittuosi si concludano senza essere definitivamente giudicati non sono – o non sono solo – gli attuali  termini della prescrizione. Forse concorre un equivoco sul contenuto, sui fini  e sulla applicazione di quegli articoli del codice di procedura penale (125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, 425, 129) che, letti nel sistema voluto dal legislatore dopo decennali meditazioni, consentirebbero di sgombrare in fretta il campo quanto meno da una parte di quel 25/30% di processi che si concludono (non sempre dopo un solo grado di giudizio) con assoluzioni, e di lasciare così spazio ai processi “seri”.
Forse concorre anche  la sistematica elusione della norma che  stabilisce (articolo 477) che, ove “non sia assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza”, il processo prosegua nel giorno seguente e così continui fino a conclusione (… Elusione antica visto che nel ‘500 in Venezia si ammoniva che  “la presta espedizione dei processi”, ossia il celebrare il processo “di dì in dì” – che è poi l’articolo 477 di oggi – era la condizione per amministrare giustizia!).
Può essere che la prescrizione come regolata oggi sia da rivedere,  ma la sua riforma  avulsa da un contesto serio – il “rimediamo all’attuale sfascio del sistema giustizia” –  non sarà che l’ultimo falso e irresolutivo  toccasana. L’altroieri, per far sì che più processi arrivassero a conclusione, il toccasana erano assurdamente  le amnistie che non ne facevano celebrare una parte e così smaltivano il carico giudiziario; ieri il toccasana è stato l’abolizione di reati o il metterli (nel giudicarli) in coda a quelli che in alto loco venivano ritenuti minori. E domani?
E’ vero, altrove i termini di prescrizione sono anche più lunghi dei nostri; ma, per dirne una, in quel “altrove” non si fa un processo quando il tempo trascorso dal fatto è incompatibile con la ragionevole probabilità di raccogliere prove attendibili sui fatti (scelta ragionevolmente fondata, per ragioni  comprese – ma non ancora oggi da noi – sin da una legge 26.7.1299 della Serenissima per cui, nei casi di “homicidio, furto vel maleficio”, trascorso un dato numero di giorni i testi avrebbero dovuto essere ritenuti inattendibili!)… Da  noi  la “nuova prescrizione” significherà sentire testimoni dopo lustri e, quanto alle sentenze, leggerle dopo un paio di decenni anziché – come ora –  anche dopo dieci-dodici anni.

Avv. Domenico Carponi Schittar