Ancora sulla Legittima Difesa, Articolo 52 ed Altro

Sulla legittima difesa… Queste poche righe prendono spunto dalla recente lettura da me fatta di due interessanti articoli apparsi ne Gli oratori del Giorno n.3 e 4 del 2018; il primo di Ivo Caraccioli (La ricerca della genuinità e dei sep; le nuove frontiere del diritto economico) e il secondo di Adelmo Manna (Uno spettro si aggira in Europa: il populismo politico-penale).
Non entro nel merito delle relative trattazioni – le cui argomentazioni personalmente condivido – cogliendo invece da entrambi gli articoli l’occasione per una riflessione marginale.
Caraccioli, soffermandosi su un testo normativo nel quale è usata l’espressione “genuinità”, la colloca tra “le espressioni linguistiche che non riusciamo a comprendere (ed a catalogare) nel loro esatto significato” e aggiunge che “la domanda più stringente (per non dire più preoccupante) è quella del significato da attribuirle”.
Nicola Madìa jr, nel presentare l’articolo sulla rivista, lo sintetizza mirabilmente parlando di “terminologia generica, priva di requisiti di precisione e determinazione che costituiscono dei presidi fondamentali di garanzia in ambito penale”.
Fatta questa premessa mi sposto sull’articolo di Manna – nel quale lo stesso riferisce di aver coadiuvato Giovanni D’Alessandro nella stesura dell’emendamento da proporre al testo del terzo comma dell’articolo 52 quale sarebbe risultato modificato dalla proposta governativa – e sintetizzo:
– La proposta governativa era di concludere l’articolo 52 con “Nei casi di cui al secondo e terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone“.
– La proposta Manna-D’Alessandro suggeriva: “Non è punito l’autore che eccede i limiti della autodifesa a causa di turbamento, paura o panico“.
– Il testo Manna-D’alessandro sulla legittima difesa è stato recepito come segue nella proposta governativa di riforma dell’articolo 55: “Nel caso di cui ai commi secondo , terzo e quarto dell’articolo 52 la punibilità esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria e l’altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5, ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Quest’ultimo testo sulla legittima difesa prova che i buoni consigli alla fin fine non servono a nulla e che, come al solito, si è preferita la scelta della coperta troppo corta che dovrebbe coprire tutto, che dà l’impressione di coprire tutto, che lascia spazio alla discussione in ordine a quanto si crede sia coperto e invece può risultare scoperto,… con buona pace per la certezza del diritto e per la tranquillità di chi allo stesso si deve supporre che voglia uniformarsi.
Basti osservare:
– “non è punibile colui che” esprime certezze laddove “la punibilità è esclusa se” colloca in campo il dubbio, la possibilità di alternativa, l’indispensabilità di interpretazioni, l’inevitabilità del dissenso sulle stesse;
– .”turbamento, paura o panico”, ove non siano impliciti data la natura dei fatti, sono circostanze soggette a prova laddove le espressioni “stato di” e “grave turbamento” collocano in campo l’opinabilità, l’indispensabilità di valutazioni, l’inevitabilità del dissenso sulle stesse.
Insomma si riconferma ad ogni occasione – questa non è l’ultima – l’inimicizia del nostro legislatore verso l’inequivocità, la sostituzione dell’oggettività con la soggettività della lettura.
Per completezza di critica sottolineo: il testo Manna-D’Alessandro si ispirava al codice penale tedesco (§33 Notwehrüberschreitung) rodato dal 1935. Con un po’ di modestia il legislatore avrebbe potuto sondare se e quali frutti abbia dato tale norma e se, come suggerito dagli studiosi richiamati, valesse la pena di allinearvisi.
… Noi – culla del diritto – allinearci a qualcun altro?
Giammai.
Meglio reinventare, male, l’acqua calda!.

Avv. Domenico Carponi Schittar