Riapertura delle Indagini

Negli Oratori del Giorno del marzo 2008 (il n. 3) fu pubblicata la interessante relazione tenuta da Alessio Lanzi – avvocato e ordinario di diritto penale di economia nell’Università degli Studi di Milano – nel convegno organizzato a quel tempo dalla Camera Penale di Como e Lecco sul tema della menzogna dell’imputato.
Nella stessa Lanzi ha svolto alcune considerazioni dal raggio assai più ampio dell’argomento in trattazione nel momento; considerazioni che riproduco qui di seguito quali premesse a talune osservazioni che intendo svolgere a una datata sentenza (6.6-12.9.2007 n.34560) della Suprema Corte.
Lanzi scriveva:
“Ora, non vorrei sembrare provocatorio, però credo fermamente che la legalità, sostanziale e processuale (ossia la legalità sostanziale che significa determinatezza, tassatività della fattispecie, certezza del diritto; e la legalità processuale; vale a dire giusto processo, rispetto delle regole) non riguarda solo gli avvocati, ma tutti gli operatori del processo. Riguarda il legislatore perché, chiaramente, se non riesce a dare norme chiare e precise e determinate, sarà facile trovare tra le pieghe il tutto ed il contrario di tutto; col risultato che una norma non determinata potrà essere applicata con effetti che suonano come ingiusti, perché non si capisce quale sia la ratio legis. Ma la legalità sostanziale e processuale nell’ambito della quale si deve realizzare il nostro diritto di difesa riguarda non solo il legislatore, ma anche la polizia giudiziaria, il PM, il GIP, riguarda il GUP, riguarda il Tribunale. In un sistema ottimale, di legalità sostanziale e processuale rispettata da tutti, a tutti i livelli, certo sarà più agevole per il difensore svolgere un ruolo tecnico e preciso. In un processo di galantuomo è certo più semplice essere tutti vicendevolmente, dei galantuomi”.
Posta questa premessa, vengo alla decisione sopra richiamata la cui massima recita:
“Poiché l’art. 414 c.p.p. non richiede, come condizione per l’autorizzazione alla riapertura delle indagini, che emergano nuove fonti di prova o che siano acquisti nuovi elementi probatori, ma solo l’esigenza di nuove investigazioni, anche la rivalutazione di acquisizioni precedenti, in un’ottica diversa e in base alla prospettazione di un nuovo progetto investigativo, può consentire di riavviare indagini già oggetto di archiviazione ”.
Personalmente considero la decisione un’ulteriore prova della propensione della giurisprudenza verso interpretazioni che qualche volta si appigliano alla apparente lettera delle norme staccandola dalla loro lettura nel contesto (talora organico, talaltra ideativo) nel quale vanno collocate e qualche altra volta trascurano invece la lettera intravvedendovi intenzioni del legislatore che potrebbero acquistare le apparenze loro attribuite solo perché avulse dal medesimo contesto sopra accennato.
Si tratta a mio avviso di una vistosa contraddizione nell’impostazione ideale dell’approccio alla legge perché mi pare evidente che questo modo di procedere tende a frammischiare – secondo un criterio che spesso dà l’impressione, sgradevole o confondente, di rispondere a una mera convenienza contingente – l’elasticità dei sistemi interpretativi e creativi di diritto propri della “famiglia” della common law, che peraltro viene per lo più criticata, con la rigidità delle invece lodate opzioni rigoristiche proprie di quella del nostro sistema di diritto.
La presa di posizione portata nella sentenza in esame può essere letta nel senso di dar ragione alla critica sopra enunciata.
Infatti, al fine di superare la pur indiscutibilmente ben argomentata decisione, pare a me che basterebbe soffermarsi sulla volontà inequivoca del legislatore di porre un insuperabile limite temporale alla indagine (talmente fermo da rendere inutilizzabili gli atti compiuti dopo la sua scadenza) per rendere evidente che la sua riapertura – stante “l’esigenza di nuove investigazioni” (sic l’art. 414) – deve essere riconnessa a un quid novi che non può condensarsi nella facoltà di “rivalutazione di acquisizioni precedenti in un’ottica diversa e in base alla prospettazione di un nuovo progetto investigativo” costituente un potenziale meccanismo elusivo della rigidità del termine di durata.
Ma (ed è qui che entra in considerazione il pensiero di Alessio Lanzi) se l’articolo 407 del codice di rito costituisce la marca che a mio parere rende da solo incondivisibile la lettura dell’articolo 414 fattane dalla Corte, è il principio inespresso ma informatore di tutto un sano rito – ossia la “lealtà e correttezza processuale da osservarsi reciprocamente dalle parti” – a rendere inopportuna quella lettura; così come dovrebbe peraltro esserlo qualsiasi altra interpretazione e applicazione delle norme che potenzialmente apra la strada alla attuabilità di condotte non leali e non corrette. Da parte di chiunque.
Sostengo, sostanzialmente, che uno dei criteri interpretativi di qualsiasi norma dovrebbe essere costituito dalla “fuga” dalla potenzialità che una sua lettura possa avallare, anche in altre sedi, comportamenti non osservanti della lealtà e correttezza processuale.
Prendiamo la norma e il caso in esame.
Cosa potrebbe consentire il consolidarsi della giurisprudenza accennata?
Ad esempio, in qualsiasi caso in cui le indagini “sforino” i rigorosi limiti temporali fissati dal legislatore la prospettazione di poter “rivalutare le acquisizioni precedenti in un’ottica diversa e in base a un nuovo progetto investigativo” potrebbe legittimare la riattivazione ad libitum di qualsiasi procedimento. Consentirebbe, cioè, di attivare una situazione di processualità permanente (che – a parte il fatto di apparire incompatibile con l’impianto del codice – potrebbe accadere sia dettata da fini o retta da presupposti non rigorosamente allineati a quelli del giusto processo o del processo giusto. E tanto basterebbe a giustificare di non crearne la attuabilità) condizionata solo dalla finezza delle argomentazioni con cui sarà sorretta la richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini,…..
………e non c’è dubbio che noi, nel bell’argomentare siamo principi!

Domenico Carponi Schittar,  Avvocato in Venezia